Agevolazioni fiscali per le autovetture
dei non vedenti
Si comunica che sul supplemento ordinario alla G.U.n°276 del 25/11/00-serie generale- è
stata pubblicata la legge 21 novembre 2000 n° 342 , recante misure in materia
fiscale. Le agevolazioni fiscali per i disabili ,previste dallart. 50 della
legge n°342 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2001.
Per avere titolo alle agevolazioni auto occorre dimostrare
lo status di non vedente. Non è necessario che il disabile versi nella condizione di particolare gravità.
Le innovazioni principali si possono riassumere nei seguenti punti:
- Detraibilità IRPEF:
- Le spese per lacquisto di un autovettura per i disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare;
- compete per un solo autoveicolo nel corso di un quadriennio e nei limiti di importo di 35 milioni;
- in caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni al netto dell eventuale rimborso assicurativo.
- Agevolazioni IVA per il settore auto:
E applicabile lIVA al 4% anziché al 20%. LIVA ridotta si applica senza limiti di valore,per una sola volta nel corso di quattro anni Ed è prevista per autovetture di cilindrata non superiore ai 2000cc se a benzina e fino a 2800cc se motore diesel.
Per fruire della riduzione dellIVA il disabile deve anticipatamente consegnare al venditore la seguente documentazione:- certificato di invalidità visiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
- se il disabile è fiscalmente a carico dellacquirente, fotocopia dellultima dichiarazione dei redditi.
- Esenzione permanente dalla tassa automobilistica:
Lesenzione dalla tassa automobilistica si applica alle autovetture di proprietà dei disabili visivi o dei familiari di cui essi siano fiscalmente a carico; non sono previsti limiti di cilindrata ne di valore.Il disabile deve, per il primo anno , presentare o spedire per raccomandata A.R. allufficio delle entrate territorialmente competente la richiesta di esenzione allegando eventualmente fotocopia dellultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico dellintestatario dellauto.La documentazione va spedita entro 90gg. Dalla scadenza per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione. Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare luffici delle sezioni dellUnione Italiana Ciechi.