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Agevolazioni fiscali per le autovetture
dei non vedenti

Si comunica che sul supplemento ordinario alla G.U.n°276 del 25/11/00-serie generale- è stata pubblicata la legge 21 novembre 2000 n° 342 , recante misure in materia fiscale. Le agevolazioni fiscali per i disabili ,previste dall’art. 50 della legge n°342 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2001.
Per avere titolo alle agevolazioni auto occorre dimostrare lo status di non vedente. Non è necessario che il disabile versi nella condizione di particolare gravità.

Le innovazioni principali si possono riassumere nei seguenti punti:

  1. Detraibilità IRPEF:
    • Le spese per l’acquisto di un autovettura per i disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare;
    • compete per un solo autoveicolo nel corso di un quadriennio e nei limiti di importo di 35 milioni;
    • in caso di furto la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni al netto dell’ eventuale rimborso assicurativo.

  2. Agevolazioni IVA per il settore auto:
    E’ applicabile l’IVA al 4% anziché al 20%. L’IVA ridotta si applica senza limiti di valore,per una sola volta nel corso di quattro anni Ed è prevista per autovetture di cilindrata non superiore ai 2000cc se a benzina e fino a 2800cc se motore diesel.
    Per fruire della riduzione dell’IVA il disabile deve anticipatamente consegnare al venditore la seguente documentazione:
    • certificato di invalidità visiva;
    • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
    • se il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente, fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi.
  3. Esenzione permanente dalla tassa automobilistica:
    L’esenzione dalla tassa automobilistica si applica alle autovetture di proprietà dei disabili visivi o dei familiari di cui essi siano fiscalmente a carico; non sono previsti limiti di cilindrata ne di valore.Il disabile deve, per il primo anno , presentare o spedire per raccomandata A.R. all’ufficio delle entrate territorialmente competente la richiesta di esenzione allegando eventualmente fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.La documentazione va spedita entro 90gg. Dalla scadenza per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione. Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’uffici delle sezioni dell’Unione Italiana Ciechi.

Scarica i modelli in formato doc per la richiesta

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